Basta con gli autovelox “imboscati”. Annullato il verbale elevato per eccesso di velocità perché la postazione di controllo elettronico deve essere visibile, oltre che segnalata: l’apparecchio, invece, si trova praticamente mimetizzato in quanto è di colore grigio e installato in mezzo alla vegetazione posta al di là del guard rail. Il tutto contro l’articolo 3 del decreto legge 117/08, secondo cui devono risultare evidenti per i conducenti dei veicoli gli strumenti di misurazione della velocità sia fissi sia mobili. È quanto emerge dalla sentenza 2643/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Avellino (magistrato onorario Ernesto Cerullo). Accolta l’opposizione proposta dal trasgressore difeso dall’avvocato Ciro Aquino. L’obbligo di rendere riconoscibili le postazioni di rilevamento automatico dell’andatura dei veicoli vale sia per gli apparecchi fissi sia per quelli mobili in base alle disposizioni del decreto Bianchi, che prende il nome dell’allora ministro dei Trasporti, Alessandro. Non si configura, dunque, la sola violazione dell’articolo 142 Cds quando lo strumento di misurazione utilizzato dall’amministrazione risulta nella sostanza invisibile perché si perde fra le piante, mentre manca la cartellonistica luminosa per avvisare gli automobilisti del controllo automatico in corso: la segnalazione dello strumento dovrebbe invece avere dimensioni almeno pari a quella di preavviso. E nella specie il cartello si legge a stento.
Al Comune non resta che pagare le spese di giudizio. Nuovi “Stop” contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori. Giungono infatti quotidiane lamentele da parte di automobilisti sull’utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità nascosti come delle vere trappole o trabocchetti.
Tale procedura oltre che violare norme del Cds mette spesso a rischio l’incolumità degli utenti della strada che sorpresi dalla improvvisa presenza in carreggiata di apparecchi tipo autovelox con agenti seminascosti azzardano, in non rari casi, manovre pericolose per evitare salate multe la decurtazione di punti o il ritiro della patente. In particolare ed in riferimento alle disposizioni contenute nella legge 2.10.2007, n. 160, di conversione del D.L. 3.8.2007, n. 117, con le quali è stata richiamata l’attenzione dei comandi di polizia locale sull’obbligo della preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo sulle reti stradali, ad eccezioni dei dispositivi installati a bordo di veicolo che misurano la velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, e del rispetto delle distanze regolamentari delle postazioni.
Lo “Sportello dei Diritti” auspica che la sentenza del GdP di Avellino possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale perchè i controlli vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme e che possano rafforzare il rapporto cittadino-istituzione, improntandolo ad uno spirito di fattiva collaborazione, trasparenza e fiducia, evitando, invece, quei comportamenti che possano generare sospetti e perplessità sul corretto operato della P.A.