“Tolleranza zero nei confronti di coloro che non rispettano le regole fondamentali per la salvaguardia della salute propria e altrui”. Ad annunciarla, attraverso controlli che saranno effettuati dalle forze dell’ordine oggi stesso e nei giorni a venire, è il sindaco Gino Ioppolo che, in materia di lotta al Coronavirus, ha emesso un’ordinanza con cui, richiamandosi alle misure assunte dal Governo nazionale e dal presidente della Regione siciliana Musumeci, rimarca “l’obbligo, per ogni esercizio pubblico, di evitare l’ingresso, nei propri locali, di un numero di avventori tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza fra le persone di almeno un metro”. In caso di violazione di questo specifico obbligo, l’ordinanza prevede la sanzione della sospensione dell’attività.
Il provvedimento del sindaco avvisa che l’inosservanza delle disposizioni in questione “sarà perseguita secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale – a meno che il fatto non costituisca un reato più grave – vale a dire con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
a seguire il testo integrale dell’ordinanza
ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: Ulteriori Misure per contenere l’emergenza COVID-19 (Coronavirus )
VISTO il Decreto Legge D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3, comma 2, del che consente l’adozione di misure cautelative in virtù dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;
VISTO l’art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale edizione straordinaria n. 59 del 8 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 3 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 4 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
PRESO ATTO CHE:
PRESO ATTO, dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi nell’intero territorio nazionale, nonché dell’ulteriore interessamento di più ambiti sul territorio nazionale e, pertanto, sempre più potenzialmente anche nel territorio comunale;
VISTO l’art. 50 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
CHE A DECORRERE DAL 08 MARZO 2020 e SINO AL 3 APRILE 2020, data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020:
E’ DISPOSTA LA CHIUSURA DI PALESTRE, PISCINE E CENTRI DI BENESSERE.
E’ fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di evitare l’ingresso all’interno dei relativi locali di un numero di avventori tali da non consentire l’osservanza e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno metri uno. Con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
– I servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e specificatamente:
– nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta’;
– sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta’
– servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini , quali:
– spazi gioco per bambini e bambine da dodici a trentasei mesi affidati a uno o piu’ educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di cura e di socializzazione;
– centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore;
– servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.
– La frequenza di corsi professionali e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
ORDINA CHE
CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 8 marzo 2020, per come successivamente integrata con l’Ordinanza n. 04 del 08 marzo 2020, del Presidente della Regione Siciliana abbia fatto ingresso nel territorio Comunale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia transitato e/o abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
Al fine di adempiere all’obbligo della comunicazione, la medesima và effettuata on_line al Dipartimento di prevenzione collegandosi al seguente link:
INVITA
DISPONE
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria :
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci, strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate-
DISPONE INOLTRE CHE
La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.
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