Coronavirus: nuova ordinanza del sindaco Ioppolo: “Avremo tolleranza zero”. Ecco caso per caso come comportarsi

“Tolleranza zero nei confronti di coloro che non rispettano le regole fondamentali per la salvaguardia della salute propria e altrui”. Ad annunciarla, attraverso controlli che saranno effettuati dalle forze dell’ordine oggi stesso e nei giorni a venire, è il sindaco Gino Ioppolo che, in materia di lotta al Coronavirus, ha emesso un’ordinanza con cui, richiamandosi alle misure assunte dal Governo nazionale e dal presidente della Regione siciliana Musumeci, rimarca “l’obbligo, per ogni esercizio pubblico, di evitare l’ingresso, nei propri locali, di un numero di avventori tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza fra le persone di almeno un metro”. In caso di violazione di questo specifico obbligo, l’ordinanza prevede la sanzione della sospensione dell’attività.

Il provvedimento del sindaco avvisa che l’inosservanza delle disposizioni in questione “sarà perseguita secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale – a meno che il fatto non costituisca un reato più grave – vale a dire con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.

a seguire il testo integrale dell’ordinanza

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ulteriori Misure per contenere l’emergenza COVID-19 (Coronavirus )

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3, comma 2, del che consente l’adozione di misure cautelative in virtù dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

VISTO l’art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale edizione straordinaria n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 3 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 4 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

PRESO ATTO CHE:

  • nel summenzionato Decreto 1° marzo 2020, allegato 1, sono stati individuati i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, e specificatamente nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; e nella Regione Veneto: Vo’.
  • Con DPCM 8 marzo 2020, art. 1 si è provveduto all’individuazione di specifiche misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia, e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

PRESO ATTO, dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi nell’intero territorio nazionale, nonché dell’ulteriore interessamento di più ambiti sul territorio nazionale e, pertanto, sempre più potenzialmente anche nel territorio comunale;

VISTO l’art. 50 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

ORDINA

CHE A DECORRERE DAL 08 MARZO 2020 e SINO AL 3 APRILE 2020, data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020:

  1. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del DPCM 08/03/2020, ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  2. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  3. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  4. è sospesa l’apertura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs, 22 gennaio 2004, n. 42
  5. lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, potrà avvenire con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  6. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi di quelli dalla lettera precedente, all’aperto ed al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentale o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  7. sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di metri uno di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 08 marzo 2020 .

E’ DISPOSTA LA CHIUSURA DI PALESTRE, PISCINE E CENTRI DI BENESSERE.

E’ fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di evitare l’ingresso all’interno dei relativi locali di un numero di avventori tali da non consentire l’osservanza e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno metri uno. Con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

  • SONO SOSPESI SINO AL 15 MARZO 2020

– I servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e specificatamente:

nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta’;

– sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta’

– servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini , quali:

spazi gioco per bambini e bambine da dodici a trentasei mesi affidati a uno o piu’ educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di cura e di socializzazione;

centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore;

servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.

– La frequenza di corsi professionali e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

  1. SONO SOSPESI i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  2. E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
  3. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, È LIMITATA ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  4. SONO SOSPESE le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  5. DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ORDINA CHE

CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 8 marzo 2020, per come successivamente integrata con l’Ordinanza n. 04 del 08 marzo 2020, del Presidente della Regione Siciliana abbia fatto ingresso nel territorio Comunale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia transitato e/o abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Al fine di adempiere all’obbligo della comunicazione, la medesima và effettuata on_line al Dipartimento di prevenzione collegandosi al seguente link:

https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php

AVVISA

  • che l’inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda;

INVITA

  • tutti i cittadini, nello spirito di massima collaborazione a tutela della salute pubblica, di rendersi parti diligenti comunicando agli uffici Comunali l’eventuale presenza sul territorio di soggetti provenienti della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli o che hanno fatto rientro sul territorio comunale.
  • Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

DISPONE

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria :

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci, strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate-

DISPONE INOLTRE CHE

  1. tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, evitino di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  2. di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
  3. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  4. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  5. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  6. le aziende di trasporto pubblico, anche locale, devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
  7. la presente Ordinanza sia resa nota mediante.
  8. Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale, e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
  9. che gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza ai
  10. Dirigenti Scolastici;
  11. all’Ufficio Tecnico Comunale;
  12. Ai Dirigenti delle Aree di questo Comune
  13. Al Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente in questo territorio comunale;
  14. Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
  15. che gli Uffici Comunali preposti TRASMETTANO copia della presente Ordinanza
  16. Al Comando Stazione Carabinieri
  17. Al Commissariato P.S.
  18. Al Comando Tenenza Guardia di Finanza
  19. Al Presidio del 118
  20. All’Ill.mo Prefetto di Catania;
  21. Al Presidente della Regione Siciliana;
  22. All’Assessorato Regionale della Salute;
  23. Alla Città Metropolitana di Catania

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

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