Coronavirus, sino al 15 aprile no attività motorie e sportive all’aperto e passeggiate coi bambini.
Ancora un’ordinanza del sindaco Gino Ioppolo, che tiene conto delle ulteriori novità disposte dai provvedimenti nazionali e regionali e che contiene ulteriori misure per il contenimento del Coronavirus. L’obiettivo, esplicitato dal primo cittadino, è quello di “non abbassare la guardia e continuare sulla strada delle necessarie restrizioni, l’unica che può consentirci di fronteggiare con efficacia questo mostro invisibile”.
In particolare, il provvedimento statuisce, con validità sino al 15 aprile, che: “Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, e vige pure il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da gravi e certificate disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria dimora o abitazione. Le uscite con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentite solamente in prossimità della propria abitazione”.
Ribadito, inoltre, che le tabaccherie restano aperte, ma solo per tabacchi e affini: niente slot machine, schedine e gratta e vinci. Restano ferme, inoltre, le seguenti disposizioni: “E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubbliche e dei parchi-gioco. E’ vietato l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. 6. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. L’orario di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali, ad eccezione delle farmacie (che chiudono alle 19) dovrà avvenire alle ore 19:30”.
Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Per i casi di inosservanza riguardanti i negozi, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
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