Scadrà lunedì 7 giugno il termine entro il quale provvedere alla pulizia dei terreni, come stabilito da un’ordinanza antincendio finalizzata a tutelare l’ambiente, impedendo o, comunque, riducendo una delle cause dei danni a esso arrecati.
L’ordinanza, firmata dal sindaco Gino Ioppolo, mira “alla prevenzione dei roghi nelle campagne, nelle aree boscate e nelle zone limitrofe, nei depositi di materiali esplodenti e infiammabili”. Essa, nel far riferimento anche al fatto che le disposizioni per il contenimento del Coronavirus annoverano fra le “situazioni di necessità” la specifica attività volta alla manutenzione dei terreni pure per la prevenzione degli incendi, obbliga i proprietari o conduttori di terreni e campi, comprese le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché i fondi coltivati, incolti e/o abbandonati e i pascoli vicini a queste aree, “ad attuare entro il 7 giugno 2021 la pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione e altre lavorazioni, o a realizzare, all’interno del proprio lotto, una fascia priva di qualunque materiale combustibile di almeno 20 metri, per evitare la propagazione di incendi”.
Da rilevare anche l’obbligo, per i proprietari e conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, industriale, turistico – ricettivo, etc.), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o incolti, “di attuare ogni misura utile a impedire la propagazione di un eventuale rogo all’edificio o alle sue pertinenze. A tal fine – recita ancora il provvedimento – devono essere eliminate le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti e ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri”.
Ammesso, dal 1 giugno al 14 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre, dare fuoco al materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, purché avvenga “con cautela” dalle 6 alle 10, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere limitate. “Della zona e dell’orario di abbruciamento, con l’indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità di esecuzione dello stesso, delle cautele che si intende adottare e dei nominativi dei responsabili delle operazioni dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Distaccamento forestale di Caltagirone, che deve rilasciare apposita autorizzazione”.
Dal 15 luglio al 15 settembre c’è, invece, divieto assoluto di accendere fuochi, bruciare stoppie, erba, sterpaglie e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio. Nei casi di inottemperanza, previste sanzioni pecuniarie da 50 a 258 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.
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