E’ già operativa l’ordinanza del sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, relativamente alle norme a cui attenersi a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Il primo cittadino ha diramato l’ordinanza con cui indica come comportarsi e cosa deve essere sospeso. Ecco qui a seguire il dettaglio:
ORDINA CHE A DECORRERE DAL 05 MARZO 2020 e SINO AL 3 APRILE 2020, data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020:
- · sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- · sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per come indicati nell’allegato 1, lett. d) del DPCM 4/03/2020
- · è consentito in questo territorio comunale, in quanto non rientrante fra comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Nei descritti casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
· Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per come indicati nell’allegato 1, lett. d) del DPCM 4/03/2020;
A DECORRERE DAL 05 MARZO 2020 e SINO AL 15 MARZO 2020, SONO SOSPESI:
- · i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e specificatamente:
nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta’;
sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta’
servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini , quali: spazi gioco per bambini e bambine da dodici a trentasei mesi affidati a uno o piu’ educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di cura e di socializzazione;
centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore;
servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.
- · le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
- · la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- · la frequenza di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- · i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
IL SINDACO ORDINA CHE
· chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, entrano nel territorio Comunale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza sia al Comando di Polizia locale che al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per questo Territorio comunale territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
ORDINA
· ai titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale di comunicare con decorrenza dalla data odierna al Comando di Polizia locale la presenza di eventuali clienti che a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, erano provenienti dai nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni
AVVISA
· che l’inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale;
· per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;
INVITA
tutti i cittadini, nello spirito di massima collaborazione a tutela della salute pubblica, di rendersi parti diligenti comunicando agli uffici Comunali l’eventuale presenza sul territorio di soggetti provenienti dalle citate Regioni italiane e dai citati Comuni o che hanno fatto rientro sul territorio comunale
DISPONE ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria :
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
DISPONE INOLTRE CHE
· le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
· nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
· le aziende di trasporto pubblico, anche locale, devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;